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DescrizionePer somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita con il consumo sul posto e il servizio assistito, da parte del personale addetto ai tavoli, di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico annessa all’esercizio, come ad esempio i dehors o le terrazze. Dal punto di vista commerciale esiste un’unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono assumere denominazioni varie: bar, caffetterie, sala da tè, ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, tavole calde, self service, fast food, birrerie, wine bar, pub, enoteche e simili. 

Per aprire (subentrare, sospendere o cessare, temporaneamente o definitivamente) un esercizio di somministrazione  di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, occorre presentare la SCIA unica (Segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP (Sportello unico per le attività produttive) del comune dove ha sede il locale dell’esercizio.
Se i locali di svolgimento dell’attività si trovano in zone particolari, da tutelare per ragioni di tipo sociale, ambientale, artistico, storico, architettonico, ecc…, l’esercizio dell’attività è soggetto ad autorizzazione commerciale da presentare al SUAP del comune dove ha sede il locale.
L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi, in ogni caso, sono soggetti a SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


Per accedere al SUAP, cliccare sul seguente link:



Requisiti per l'esercizo dell'attività:
- Requisiti Soggettivi: Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia [Dlgs. 159/2011 smi],  i requisiti morali [Dlgs. 59/2010] e quelli professionali [Dlgs. 59/2010].

- Requisiti Oggettivi: I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti. 

Si ricoda a tutti gli esercenti di attenzionare quanto segue:

Il D.L. Balduzzi (D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012), con l’articolo 7 comma 3 bis, 
ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, mentre, con il successivo comma 3 ter, ha inserito un nuovo comma all’articolo 689 del codice penale, che già  disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e agli infermi di mente, introducendo così il divieto di somministrare alcolici attraverso i distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o che non siano presenziati da personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. 

MARCHE DA BOLLO
All'interno della procedura SUAP sarà necessario compilare il modulo di annullamento di due marche da bollo da 16 Euro ciascuno, di cui una sarà valida per presentare la domanda e una per il rilascio dell'autorizzazione.

VEDI: ALLEGATO 2

DIRITTI DI ISTRUTTORIA
Al momento non sono previsti diritti di istruttoria

DIRITTI DI SEGRETERIA ASL:

vedi ultimo allegato qui di seguito - "DIRITTI DI SEGRETERIA ASL"
Dal 1° gennaio 2022 entra in applicazione il Decreto Legislativo (D.Lgs) 2  febbraio 2021, n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 62 del 13 marzo 2021; questo decreto sostituisce il Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194 e modifica le tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali sugli alimenti.

Da tale data dovranno essere applicate, ai sensi dell’art. 6, comma 13 del D.Lgs 32/21, le tariffe contenute nella Sezione 8 dell’Allegato 2 del medesimo decreto (di cui si allega un estratto), previste per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti; non saranno più in vigore, tra l’altro, le tariffe approvate:
- con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 28-5718 del 02.10.2017 – Allegato C, ex Regolamento (CE) n. 852/2004;
- con DGR n. 4-9933 del 03.11.2008 – Allegato 3, ex Regolamento (CE) 853/2004.


PER COMPRENDERE CORRETTAMENTE IL PROCEDIMENTO SUAP VEDI IL SEGUENTE ALLEGATO:

Allegato 1: ILLUSTRAZIONE SEMPLIFICATIVA PROCEDIMENTO SUAP




Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 15/02/2024 13:53

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