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SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE nelle "MANIFESTAZIONI TEMPORANEE" - Informazioni e Modulistica


Sono definite “temporanee” tutte quelle manifestazioni quali
Sagre, Feste Campestri, Fiere ecc. aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.

Descrizione
LE DEFINIZIONI DELLA NORMATIVA IN BASE AL TIPO DI OPERATORE CHE ESERCITA LA PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE

Le attività di preparazione e somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee rientrano a pieno titolo nei disposti legislativi comunitari Regolamento CE 852/2004, secondo le definizioni di impresa alimentare e di operatore del settore alimentare riportate nell’art. 3 del Regolamento CE 178/2002: 
a)“Impresa alimentare, ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”; 
B)“Operatore del settore alimentare, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.


LE DUE TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI

A seconda delle modalità con cui si svolgono, possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:
A. Manifestazioni in cui si effettua la sola somministrazione di alimenti e bevande preparati in altri locali all’uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove vengono consumati. In questa tipologia rientrano anche le manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione sul posto di alimenti a basso rischio quali panini, caldarroste, popcorn, crêpes, zucchero filato, vin brulé, cioccolata calda, caffè ed infusi ecc.. Solitamente si svolgono nell’arco della giornata, in luoghi all’aperto eventualmente dotati di strutture temporanee (tettoie, ecc.) con o senza aree predisposte per il consumo degli alimenti stessi. Nella presente tipologia non sono ricomprese le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate. 
B. Manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione di alimenti da consumarsi immediatamente dopo la cottura. Rientrano in questa tipologia tutte quelle manifestazioni in cui si effettua oltre che la somministrazione anche la preparazione e/o cottura di alimenti, all’aperto o in strutture chiuse per una o più giornate e non comprese nella tipologia A. 


ATTIVITA' CHE HANNO FINALITA' IMPRENDITORIALI:  INVIO DELLA SCIA PER IL TRAMITE DEL SUAP


Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti presenti nelle manifestazioni temporanee sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), mediante la trasmissione della seguente documentazione, che l’operatore del settore alimentare (OSA) deve trasmettere allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si svolge la manifestazione:

- a “Scheda anagrafica”, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 20- 5198 del 19 giugno 2017;
- il modulo “Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande”, approvato con DGR n. 20-5198 del 19 giugno 2017 (se si utlizza la procedura SUAP, il modulo da utlizzare è quello già preimpostato all'interno);
- l’“All. A – Notifica sanitaria”, approvato con DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017;
- la ricevuta del versamento dei diritti sanitari (se dovuti).
- "Modulo di comunicazione dei dati all'ASL" (in base alla tipologia A o B -  da inviare direttamente alla PEC dell'ASL TO3)

Il SUAP provvede a trasmettere i documenti agli Enti competenti per gli aspetti amministrativi e sanitari. Per permettere il corretto svolgimento delle funzioni di controllo da parte dell’ASL, l’OSA dovrà trasmettere i documenti di cui ai punti da a) a d) di cui sopra almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.


PAGAMENTO DELLA NOTIFICA SANITARIA E REGISTRAZIONE DELL'ATTIVITA'

La registrazione dell’attività da parte dell’ASL, comprendente la gestione tecnico-amministrativa della notifica sanitaria, è soggetta al pagamento di € 0,00.


ATTIVITA' CHE NON HANNO FINALITA' IMPRENDITORIALI:  INVIO DELLA SCIA VIA PEC E NON PER IL TRAMITE DEL SUAP

Qualora l’attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande nel corso della manifestazione temporanea non abbia finalità imprenditoriali nel settore della preparazione/somministrazione degli alimenti, l’OSA può trasmettere la SCIA, senza il tramite del SUAP, inviando direttamente, con pec, la documentazione indicata  AL PUNTO PRECEDENTE:

- sia al Comune sul cui territorio si svolge la manifestazione;
- sia all’ASL territorialmente competente;

anche con le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze alla pubblica amministrazione previste dall’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 e dall’art. 65 del Decreto Legislativo (DLgs) 82/2005.


ATTIVITA' ESCLUSE DALL'OBBLIGO DELLA NOTIFICA SANITARIA

Sono escluse dall’obbligo di notifica sanitaria le attività di mera vendita nonché l’eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate. Sono escluse dall’obbligo di notifica sanitaria le strutture mobili notificate per la preparazione e vendita di alimenti su suolo pubblico.

IN CASO DI DUBBI SI CONSIGLIA DI APRIRE L''ALLEGATO "SCHEMI CHIARIFICATORI SAGRE E FIERE DELLA REGIONE PIEMONTE"
INDIRIZZO PEC ASL TO3: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it 


Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 10/09/2024 13:40

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