È un beneficio economico a favore delle madri, anche adottive o affidatarie, disoccupate al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del bambino, quindi prive del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità o che beneficiano di una indennità di importo inferiore a quello dell’assegno.
Richiesta dell'assegno di maternità
L'assegno di maternità è un assegno che spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati e pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tali casi l'assegno spetta per la quota differenziale).
L'assegno deve essere richiesto entro sei mesi dalla nascita del figlio, al Comune di residenza ed è pagato, dopo la concessione da parte del Comune, dall'INPS, in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dai Comuni.
L'assegno deve essere richiesto (salvo casi particolari) dalla madre stessa, purchè in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa e rientranti nelle soglie ISEE fissate annualmente con appositi provvedimenti dell'INPS.
Per accedere al beneficio è necessario presentare il modulo di autocertificazione per la richiesta dell'assegno di maternità , interamente compilato in tutte le sue parti (in particolare dati anagrafici, composizione del nucleo familiare), corredato dalla copia di un documento di identità in corso di validità e, (solo nel caso di cittadini extracomunitari) da titolo di soggiorno in corso di validità, dalla copia del codice fiscale del richiedente, dalla copia delle coordinate bancarie (IBAN) e dell'I.S.E.E. in corso di validità.
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Il provvedimento di concessione viene adottato dal Comune entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, salvo sospensioni dovute a documentazione mancante o a necessità di chiarimenti.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato, compilando l’apposita modulistica.
Richiesta dell'assegno di maternità
Entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino