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Convivenza di fatto

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La convivenza di fatto consiste nella convivenza allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

 



A chi è rivolto

Le persone conviventi, maggiorenni e coabitanti, iscritte nell'Anagrafe della popolazione o del Comune, o che intendono richiedere la residenza nel Comune.

Descrizione

La convivenza di fatto consiste nella convivenza allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.  

Come fare

Le persone interessate a costituire/cessare una convivenza di fatto devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente ai rispettivi documenti di identità.
I cittadini extra-UE devono allegare anche il permesso di soggiorno e, se non già registrata, documentazione idonea a comprovare lo stato libero.
La dichiarazione può essere resa:
- mediante invio della documentazione via email all'indirizzo protocollo@comune.villarbasse.to.it
- contestualmente alla richiesta di iscrizione anagrafica o cambio indirizzo, sia online che allo sportello.

Cosa serve

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe.

La convivenza di fatto può cessare per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto, invece, non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.

Cosa si ottiene

Convivenza di fatto

Tempi e scadenze

lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 02/04/2024


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