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Passo Carrabile

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Il passo carrabile, o carraio, si definisce in base alle leggi nazionali in vigore, che si riflettono a livello di Comuni e Aree metropolitane o Province, ovvero presso gli Enti che hanno in gestione la viabilità locale, come:

  • l’accesso a un’area, posta a lato della strada e in grado di contenere al suo interno uno o più veicoli (D Lgs 285/1992, art. 3, n. 37);
  • l’insieme dei “manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata” (Dl 507/1993).


A chi è rivolto

Nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada troviamo i parametri tecnici, riguardanti l’inserimento degli accessi alle aree private laterali nel contesto della rete stradale (articolo 46) e le caratteristiche per il segnale di passo carrabile (articolo 120):

  • il passo carrabile deve trovarsi almeno a 12 metri dagli incroci e, tenuto conto della velocità massima consentita nella strada su cui sbocca, deve risultare visibile da una distanza tale da consentire lo spazio di frenata;
  • se, oltre ai veicoli, deve essere garantito anche a un consistente numero di pedoni l’accesso laterale alla proprietà privata, nell’ambito del passo carrabile va creata una distinzione tra entrata a piedi e a bordo di mezzi;
  • il divieto di sosta, “automatico” nella zona che si trova davanti ai passi carrabili costruiti intervenendo con opere sul piano stradale (per esempio, intervalli nel marciapiede delimitati da cordoli), non è in vigore davanti ad accessi posti a filo con il manto stradale, ricavati senza intervenire sulla superficie pubblica con opere visibili, a meno che non venga presentata richiesta di occupazione del suolo;
  • i cancelli posti tra il passo carrabile e la proprietà privata laterale alla strada devono essere arretrati in modo da consentire ai veicoli di sostare in attesa dell’accesso, senza occupare la carreggiata principale (se non c’è spazio sufficiente, si può ricorrere a sistemi automatici di apertura);
  • il segnale necessario per indicare la zona del passo carrabile e il relativo divieto di sosta misura 40 x 60 cm nel formato normale (60 x 90 cm se le dimensioni sono maggiorate) e testimonia l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada.
Oltre alla scritta “passo carrabile”, il cartello posto sul confine tra proprietà privata e suolo pubblico, riporterà, dall’alto verso il basso:
  • denominazione dell’ente che, essendo proprietario della strada, ha rilasciato l’autorizzazione al passo carrabile (per le strade possedute da privati, ma aperte al passaggio pubblico, l’autorizzazione è concessa dal Comune);
  • segnale di divieto di sosta;
  • riferimenti all’autorizzazione (numero e anno di rilascio).

Descrizione

Il passo carrabile, o carraio, si definisce in base alle leggi nazionali in vigore, che si riflettono a livello di Comuni e Aree metropolitane o Province, ovvero presso gli Enti che hanno in gestione la viabilità locale, come:

  • l’accesso a un’area, posta a lato della strada e in grado di contenere al suo interno uno o più veicoli (D Lgs 285/1992, art. 3, n. 37);
  • l’insieme dei “manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata” (Dl 507/1993).

Come fare

Pagamento con il sistema PAGO-PA
Pagamento del canone mediante richiesta di emissione codice IUV (PagoPa). Verrà inviato via mail, una volta verificata con esito positivo la domanda presentata, un Avviso di Pagamento, che potrà essere pagato tramite i servizi PagoPA indicati sull'avviso o tramite il sito del Comune, nella sezione PagoPA. Per ulteriori chiarimenti prendere contatti con il n. 011.952.84.84 int. 5.   All'interno dell'Avviso di Pagamento saranno inclusi, oltre all'importo dovuto del canone, anche:

  • 2 MARCHE DA BOLLO
In riferimento al DPR 642 del 26 ottobre 1972, è necessario produrre due marche da bollo da € 16,00: - una da applicare all'istanza di concessione; - una da applicare alla concessione in originale.  
  • DIRITTI DI SEGRETERIA: € 0,52

Cosa serve

La domanda, ALLEGATA QUI DI SEGUITO, deve essere presentata al Comune di Villarbasse, presso l'Ufficio Polizia Municipale, Piazza del Municipio n. 1 - Villarbasse (TO), dal Lun. al Sab. dalle ore 8:30 alle ore 9:30, tel. 011.952.8484 o tel. servizio: 337.204202 - oppure in formato digitale via mail PEC: comune.villarbasse.to@legalmail.it - o mail non PEC: protocollo@comune.villarbasse.to.it.

Cosa si ottiene

Autorizzazione passo carraio

Tempi e scadenze

L’autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (“Nuovo codice della strada” - denominato anche  CDS ) – e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, cioè il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992.
Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Documenti allegati

Modulo per domanda richiesta autorizzazione passo carraio (212,72 KB)
Modulo per domanda richiesta autorizzazione passo carraio

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 29/03/2024


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