A chi è rivolto
A coloro che indendono accendere fuochi per l'abbruciamento di materiale vegetale
Descrizione
Abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante.
Come fare
PERIODI VIETATI DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI
Dal 1° Novembre al 31 marzo dell'anno successivo, su tutto il territorio regionale
Attenzione:
- è vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi e pascolivi fino ad una distanza inferiore a 50 m da essi;
- i fuochi non possono essere lasciati incostuditi fino al totale esaurimento della combustione
- nei periodi in cui viene dichiarato lo STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' è vietata qualsiasi attività di abbruciamento entro una distanza di 100 m dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi.
Ai sensi dell'art. Art. 182 c. 6 bis D.Lgs 152/2006, i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
Cosa serve
Essere informati sui divieti di abbruciamento e sulle sanzioni
Sanzioni
- Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 della L.R. 15/2018 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
- Per le trasgressioni ai divieti di cui nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie: esercenti attivita' turistiche.
Cosa si ottiene
Informazioni sui divieti di abbruciamento
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi Locali
Nazionale: D.Lgs 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente TUA art. 182
Legge Quadro 353/2000 Incendi Boschivi
Regionale: L.R. 15/2018
Condizioni di servizio
Art. 185 c.1 D.Lgs 152/2006: paglia, sfalci potature verde pubblico, residui vegetali da agricoltura e selvicoltura "non sono rifiuti"
Art. 182 c. 6 bis D.Lgs 152/2006: l'abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli (3msteri/ha/giorno) è pratica agricola e non gestione di rifiuti.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 02/04/2024